ASSEGNO DI MATERNITÁ

L' Assegno di maternità è un contributo economico corrisposto alle neo-mamme non occupate che non percepiscono alcuna indennità di maternità oppure ricevono un'indennità mensile inferiore all'assegno stesso. La prestazione è concessa dai comuni e pagata dall'INPS nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo.

A chi spetta l'Assegno di maternità
Il servizio è rivolto alle cittadine in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere madri cittadine:
    - italiane
    - comunitarie
    - di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano (in base all'articolo 14 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, alla Direttiva Comunitaria 13/12/2001 n. 2011/98/UE, art. 3, com. 1, let. b e c, al Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 e al Decreto legislativo 09/07/2003, n. 215).
  • essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
  • avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
  • avere un conto corrente ( o carta prepagata con IBAN) intestato alla richiedente.

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre, se maggiorenne, nei seguenti casi:

Se anche il padre è minorenne (o comunque non risultano verificate le altre condizioni), la domanda può essere presentata dal genitore della madre minorenne che ne esercita la potestà (ad esempio, la nonna del bambino), o da un legale rappresentante della madre (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 13, com. 7).
Il valore limite dell'ISEE per accedere all'assegno di maternità concesso dai Comuni è stabilito annualmente dall'INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso una circolare ufficiale.

Per conoscere il valore limite per l'anno in corso, consulta i comunicati presso il sito dell'INPS.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1).
La domanda va presentata  entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

La domanda deve essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo elena.dipalma@ftsa.it.

=> MODULO DI DOMANDA (.word)
=> MODULO DI DOMANDA (.pdf)

I residenti nel Comune di San Gimignano, oltre che inviarla tramite posta elettronica, possono consegnare al documentazione a mano presso il Centro POlivalente "Il Bagolaro", previo appuntamento telefonico al numero +39 331 2640591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

I residenti dei Comuni di Poggibonsi e Radicondoli oltre che inviarla tramite posta elettronica, possono consegnare al documentazione  presso la sede amministrativa della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in Via Piave 40 a Poggibonsi, previo appuntamento telefonico al numero +39 331 2640591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per informazioni e assistenza nella compilazione del modulo contattare il +39 331 2640591

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento.

 

 

 

 

 

Pagina aggiornata il 05/10/2026 (rc)